Regolamento di procedura di mediazione e codice etico del mediatore
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010 il presente regolamento è applicabile alle mediazioni finalizzate alla conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa.
Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciale, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
ART. 2
ORGANI DELLA MEDIAZIONE
Gli organi della mediazione sono:
a) il Responsabile;
b) l’Ufficio di Segreteria;
c) il Mediatore.
a) IL RESPONSABILE
Il Responsabile viene scelto da tutti i soci dell’organismo.
È il responsabile dell’organismo di mediazione avanti al Ministero di Giustizia e provvede di volta in volta alla designazione o alla eventuale sostituzione dei vari Mediatori per ciascun procedimento.
Egli è altresì responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei mediatori e valuta il loro comportamento, applicando se necessario le dovute sanzioni.
Per le controversie di particolare complessità il Responsabile, su richiesta del Mediatore nominato, può individuare un ausiliario previo consenso scritto delle parti.
b) UFFICIO DI SEGRETERIA
L’organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito Ufficio di Segreteria.
I componenti dell’Ufficio di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione, si impegnano inoltre ad ottemperare agli obblighi di riservatezza.
L’Ufficio di Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione e custodisce ed aggiorna i fascicoli delle procedure conciliative sotto la guida e il controllo del Responsabile dell’Organismo.
c) IL MEDIATORE
Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
Egli si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento e del Codice Etico, garantendo la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità mediante dichiarazione scritta.
ART. 3
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA
Il procedimento di mediazione si introduce ad esclusiva iniziativa di parte, mediante deposito della domanda presso la Segreteria di Equa Libra e presso ogni sede secondaria nei giorni e orari di apertura al pubblico o mediante invio della stessa, tramite modalità telematiche che ne garantiscano la ricezione e la immodificabilità del contenuto (Posta elettronica Certificata, con allegati file PDF non modificabili).
La domanda può essere effettuata sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell’organismo) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:
– dati identificativi delle parti e loro residenza e/o domicilio;
– dati identificativi dell’avvocato che assisterà la parte nel procedimento, se presente;
– dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
– sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
– copia della clausola di mediazione (se esistente);
– dati identificativi dei tecnici e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
– indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
– ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare.
Le parti possono depositare le domande di mediazione congiunte e anche nei confronti di più soggetti.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’eventuale consenso a partecipare al primo incontro costituiscono accettazione del regolamento nonché delle indennità di cui alla tabella allegata. Accettando di iniziare la procedura esse riconoscono il relativo debito solidale nei confronti di Equa Libra.
Il valore del procedimento viene determinato sulla base dell’oggetto della domanda di mediazione presentata o, in mancanza, sulla base degli artt. 10 e ss. c.p.c.
Il Responsabile dell’Organismo, ricevuta la domanda, provvede alla nomina del Mediatore e, sentito lo stesso, provvede alla fissazione del primo incontro entro 30 giorni dal deposito della domanda stessa.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Dall’avvenuta ricezione della predetta comunicazione, l’istanza di mediazione proposta all’organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.
La parte chiamata alla mediazione, per partecipare all’incontro, è invitata entro 10 giorni dalla ricezione della convocazione 1) inviare all’ufficio di segreteria di Equa Libra la lettera e il modulo di partecipazione al primo incontro, entrambi sottoscritti 2) pagare le spese di avvio della procedura, pari ad € 40,00 oltre Iva ( per le liti di valore fino ad € 250.000,00 ) ; € 80,00+iva ( per le liti di valore superiore)
ART. 4
SEDE DEL PROCEDIMENTO
In conformità dell’art. 7 D.M. n. 180/2010 il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede di Equa Libra, sita in Cesena (FC), Via dell’Arrigoni, n. 220, ovvero presso le sedi secondarie individuate dal provvedimento del responsabile dell’organismo e previamente comunicate al Ministero.
Equa Libra può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi, con i quali abbia raggiunto accordi di reciproca collaborazione.
Le opportune valutazioni inerenti la competenza territoriale dell’Organismo ( art 4 D.lgs 28/2010 ) sono unicamente rimesse alla parte che deposita la domanda.
Le parti, di comune accordo tra loro, con il consenso del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo, possono modificare, in deroga all’art 4 D.Lgs 28/2010, il luogo del procedimento.
ART. 5
REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI
Tutte le domande di mediazione pervenute all’organismo sono numerate progressivamente in ragione d’anno e registrate in apposito registro, anche informatico, in ordine cronologico di provenienza, a cura della Segreteria di Equa Libra.
Le parti convocate in mediazione, possono chiedere alla Segreteria copia della documentazione prodotta nel procedimento purché abbiano accettato di partecipare alla procedura, mediante invio della lettera di convocazione sottoscritta e della prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura, pari ad € 40+iva ( per le liti di valore fino ad € 250.000,00 ) ; € 80,00+iva ( per le liti di valore superiore).
L’organismo è obbligato a custodire gli atti del procedimento in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, secondo l’iter sopra descritto.
Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.
Ai sensi dell’art 2961 c.c Equa Libra conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla loro conclusione.
È comunque fatto divieto alle parti, al dì fuori delle sessioni separate, di far pervenire al mediatore comunicazioni riservate.
Equa Libra terrà così come previsto dall’art 12 D. M. 180/2010, presso la propria sede principale, apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione.
In tale registro verranno annotati tutti i procedimenti con una numerazione progressiva, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata e l’esito del procedimento.
I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 6
NOMINA DEL MEDIATORE
Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi e/o per la composizione della controversia.
È designato dal Responsabile di Equa Libra e scelto tra i nominativi iscritti in un apposito elenco che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.
L’iscrizione nell’elenco è subordinata ad una valutazione del candidato secondo le modalità definite da Equa Libra.
Requisito necessario per l’iscrizione all’elenco è l’attestato di partecipazione con esito positivo ad un corso specifico di formazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previsti per legge.
I Mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del codice etico approvato da Equa Libra, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo, rispettando gli obblighi prescritti dall’art 4 comma 3 lett b) D.M 180/2010, come modificato dall’art 2 comma 1 del DM 145/2011 e cioè: 1) la frequentazione a corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale per 18 crediti. 2) la partecipazione nel biennio di aggiornamento , ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione
La designazione avverrà secondo i seguenti criteri inderogabili, oggettivi e predeterminati:
– competenza specifica del Mediatore, in relazione alla materia oggetto della procedura, desunta dalla tipologia di laurea posseduta, dalla attività professionale esercitata e dalla partecipazione a corsi di aggiornamento – specializzazione in specifiche materie.
– turnazione all’interno dell’elenco dei Mediatori, anche in base alla disponibilità prestata dai singoli professionisti.
Fermo restando quanto sopra, le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore anche tra i nominativi inseriti nell’elenco suindicato.
I mediatori con anzianità di laurea inferiore a tre anni, potranno essere designati solo per le controversie di valore inferiore ai 30.000,00 Euro.
ART. 7
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE ( art 14 D.Lgs 28/2010)
Al fine di garantire la celerità del procedimento di mediazione, il Mediatore nominato deve far pervenire a Equa Libra, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della nomina, l’accettazione scritta dell’incarico accompagnata da un dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesta la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché all’oggetto della controversia e la sua neutralità ed assenza di qualunque interesse attuale rispetto alla materia del contendere, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett a) D. lgs 28/2010.
Qualora l’accettazione e la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza non pervengano entro il termine prestabilito, oppure sia stato rifiutato l’incarico, Equa Libra individuerà un altro Mediatore secondo la procedura di cui all’art. 6.
Il procedimento di mediazione non potrà avere inizio senza che sia pervenuta ad Equa Libra la dichiarazione di cui al primo comma.
ART. 8
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEL MEDIATORE ED EFFETTI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO DELLA SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO
Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del Mediatore, risulterà comunque incompatibile colui che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51, numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., così come richiamato dall’art. 815 c.p.c.
Il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art 10 DM 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.
In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. L’Organismo Equa Libra s.r.l. potrà mettere a disposizione un elenco di organismi disponibili a proseguire la mediazione.
ART. 9
OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DEI SUOI AUSILIARI
Il Mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione, della sua opera risponde anche l’organismo di appartenenza.
Al termine di ciascun incontro il mediatore è tenuto a comunicare all’Organismo, osservando il principio di riservatezza, per mezzo di posta elettronica (e-mail equalibrasrl@pec.it) le seguenti informazioni: 1) l’esito 2) la data dell’eventuale nuovo incontro, 3) le problematiche procedurali emerse, 4) gli adempimenti di competenza dell’Organismo necessari prima del nuovo incontro; Il mediatore, ove abbia a disposizione un sistema informatico, fornito da Equa Libra, su cui caricare tali dati, i documenti e quanto altro riguarda la procedura, deve entro due giorni, provvedere con diligenza all’aggiornamento della pratica.
Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente connessi alla prestazione dell’opera o del servizio.
Non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Al Mediatore è fatto altresì obbligo di:
a) sottoscrivere per ogni singolo affare per il quale è designato una dichiarazione di adesione al Codice Etico dell’organismo e di imparzialità;
b) informare immediatamente l’organismo, ed eventualmente le parti, della procedura in corso, di vicende che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa e del venir meno dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità della propria opera;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
e) mantenere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 comma 3 lett. c) del D.M. n. 180/2010.
f) mantenere una specifica formazione e aggiornamento, nonché partecipare, in forma di tirocinio assistito, nel biennio di aggiornamento, ad almeno 20 casi di mediazione presso organismi iscritti.
g) informare immediatamente Equa Libra, per tramite di idoneo mezzo che garantisca la ricezione, della perdita anche di uno solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art 4 comma 3 lett c) D.M. 180/2010.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Quando non sia possibile nominare ausiliari, il Mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.
La nomina è subordinata all’adesione delle parti ed all’impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti da norme di legge e dai tariffari professionali.
All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.
ART. 10
SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
Le parti possono richiedere ad Equa Libra, con istanza motivata, la sostituzione del Mediatore.
Il Responsabile di Equa Libra, in caso di accoglimento, nominerà altro Mediatore provvedendo, per tramite del proprio Ufficio di Segreteria, a comunicarlo al precedente.
Il Responsabile di Equa Libra provvederà altresì alla nomina di altro Mediatore qualora questi rinunci all’incarico con dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dall’organismo.
Qualora l’incarico sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell’organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dell’organismo stesso, e si debba provvedere alla sostituzione di questi, altro soggetto della compagine sociale provvederà ai compiti suddetti.
ART. 11
INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il Responsabile di Equa Libra, o altro soggetto delegato con apposito provvedimento, provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il Mediatore entro 30 giorni dal deposito della domanda, dandone immediatamente comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo.
PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
PRESENZA DELL’AVVOCATO
a) Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art 5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e a agli incontri successivi fino al termine della procedura
b) Nella mediazione c.d facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che,quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 12 del D.Lgs 28/2010.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D PROGRAMMAZIONE ) E POTERI DEL MEDIATORE
Ai sensi dell’art 84 del DL 21 giugno 2013 n° 69, convertito in legge il 9.08.2013 n° 98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro ( o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del D.lgs 28/2010 prevede che nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’Organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione ( spese di avvio e spese vive documentante) . Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria ( come definita dall’art 1 comma 1 lett.a) del D.lgs 28/2010)
La Mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell’ordinamento e dei principi del Regolamento.
Le parti devono partecipare agli incontri personalmente e con l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ( art 5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs 28/2010.)
Durante gli incontri le parti possono altresì farsi assistere da tecnici di fiducia.
Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e potrà altresì convocarle personalmente.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, quando l’accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, qualora le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione. Il mediatore, prima di formulare la proposta, deve informare le parti che, qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della sua proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente ed al versamento del contributo unificato versato, oltre a quanto già corrisposto quale indennità di mediazione. Il Mediatore deve altresì informare le parti che, laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità di mediazione e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
Ex art 7 lettera b DM 180/2010, la proposta di conciliazione può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
Qualora la formulazione della proposta avvenga al di fuori degli incontri di mediazione, la Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto e con le stesse modalità di invio suindicate, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine prescritto equivale a rifiuto della proposta medesima.
Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative di legge.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Nei casi previsti dall’art. 5 comma 1 del D.lgs 28/2010 , il mediatore svolge il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di partecipazione di tutte le parti chiamate in mediazione. In tale caso il mediatore redige verbale di mancata conciliazione per assenza di tutte le parti chiamate in mediazione, salvo che non venga effettuata proposta da inviare alle parti per la formale accettazione o rifiuto della stessa.
ART. 12
ESITO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento si considera concluso quando:
1. le parti raggiungono un accordo amichevole;
2. le parti non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal Mediatore;
3. le parti non raggiungono un accordo.
Il Mediatore redige apposito verbale sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di conciliazione.
Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere l’accordo o la mancata partecipazione all’incontro di mediazione delle parti o di una di esse.
Nell’ipotesi sub a) il Mediatore redige il verbale di avvenuta conciliazione al quale allega il testo dell’accordo medesimo provvede a consegnarlo alla segreteria dell’Organismo la quale lo rilascia alla parte che ne faccia richiesta, previo adempimento delle formalità contabili.
Sempre nell’ipotesi sub a), ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Nel caso in cui le parti non aderiscano alla proposta formulata dal Mediatore, quest’ultimo indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo, provvederà a consegnare il verbale alla segreteria dell’Organismo la quale lo rilascerà alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili.
Nell’ipotesi sub c) il Mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso con esito negativo per il mancato raggiungimento dell’accordo e provvede a consegnarlo alla segreteria dell’Organismo la quale provvederà a rilasciarlo alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 28/2010, il verbale di una conciliazione deve essere depositato nella segreteria dell’organismo.
Il Responsabile del procedimento è tenuto a rilasciarne copia alle parti che ne facciano richiesta anche ai fini dell’stanza di omologazione del verbale.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
Una copia del verbale viene rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l’originale viene conservato presso l’Organismo.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo eventualmente raggiunto sono assolti solidalmente dalle parti.
ART. 12 BIS
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Al termine della procedura Equa Libra consegnerà alle parti idonea scheda per la valutazione del servizio prestato che, compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, per via telematica con modalità che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento, al Responsabile del Ministero.
ART. 13
MEDIAZIONE DI CLASSE
Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
ART. 14
DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.
ART. 15
DOVERE DI RISERVATEZZA E CONSENSO INFORMATO
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.
Tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, comprese le parti, gli avvocati ed il Mediatore, non possono divulgare fatti e informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
Per tale motivo, tutti i soggetti presenti all’incontro di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano all’osservanza di uno stretto obbligo di riservatezza.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengono, il Mediatore, il personale di Segreteria e più in generale tutti coloro che vi hanno preso parte, sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, nonché qualsiasi altro documento depositato nel fascicolo di conciliazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell’organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.
Le parti sono altresì tenute alla sottoscrizione del consenso informato che costituisce elemento essenziale ed insostituibile del procedimento.
ART. 16
INDENNITÀ
1) L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2) Per le spese di avvio, a valere sulla indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino ad € 250.000,00; un importo di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre le spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato in tabella A allegata al DM 180/2010.
4) L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a. Può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b. Deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c. Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. lgs 28/2010;
d. nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e. deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione , partecipa al procedimento.
5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art 11 del D.lgs 28/2010. In ogni caso nelle ipotesi di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10) Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art 11 del decreto legislativo.
11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un’unica parte.
Le spese vive costituiscono una voce di spesa distinta che andrà a sommarsi alle spese di avvio e a quelle di mediazione. Le spese vive sono quantificate e chieste da Equa Libra sulla base di idonea documentazione.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella pagina “tariffe”
INDENNITÀ PER NON ABBIENTI
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante ad Equa Libra ( spese avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010).
A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo lo richiede, la parte è tenuta produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato(dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia dell’entrate di mancata presentazione o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione)
Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve una indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.
ART. 18
REGISTRO AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
Equa Libra tiene un Registro, anche solo su supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.
Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
ART. 19
OBBLIGO DI PRESTARE IL SERVIZIO
Né Equa Libra né il mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
ART. 20
PROCEDURE TELEMATICHE
Gli incontri si svolgono presso la sede territorialmente competente eventualmente mediante l’ausilio di sistemi informatici che permettano la videoconferenza a distanza.
Ove Equa Libra si avvalga di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 3 coma 4 del D.Lgs. 28/2010, verrà assicurato il rispetto delle garanzie di sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza del loro contenuto, così come disciplinato dalle normative comunitarie e nazionali vigenti; il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
ART. 21
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO
Equa Libra non può essere ritenuta responsabile di eventuali prescrizioni o decadenze, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento e del primo comma dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante sia per l’errata individuazione della competenza dell’Organismo .
Ai fini interruttivi dei termini di decadenza e di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
Equa Libra
Il legale rappresentante
Sig. Roberto Carpano
Il Responsabile di Equa Libra
Avv. Stefano Patti